Gli automobilisti sono soliti avvertire del “pericolo” di un posto di blocco o di un autovelox lampeggiando. È un comportamento lecito?
Tra gli atti di solidarietà tra guidatori rientra quello di segnalare con i fari o con il clacson eventuali posti di blocco o autovelox, soprattutto se non adeguatamente indicati dalle Forze dell’Ordine.
Tale condotta, tuttavia, potrebbe integrare una fattispecie di reato, perché farebbe venir meno la finalità primaria dei controlli stradali, ossia effettuare verifiche a campione per scovare possibili anomalie.
Un automobilista che viene avvertito in tempo avrà modo di evitare i controlli e cambiare direzione e, di conseguenza, verrà ostacolato il compito degli addetti alla sicurezza. In alcuni casi, potrebbe addirittura essere agevolata la fuga di latitanti o ricercati.
Ma quali sono le possibili sanzioni per coloro che segnalano autovelox e posti di blocco?
Alcuni automobilisti potrebbero rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’art. 340 del codice penale e punito con la reclusione fino a 1 anno.
Avvertire agli altri guidatori, però, non è sempre illecito. Secondo la giurisprudenza, per il perfezionamento del reato è necessario che l’avvertimento coinvolga un certo numero di persone. Se, quindi, si segnala una macchina che sta passando per strada non vi è alcuna interruzione di pubblico servizio.
Il discorso è diverso, per esempio, se si creano appositi gruppi Whatsapp o Telegram per informare della presenza di un posto di blocco. In questo caso, verrebbe avvisato un folto numero di persone e, dunque, verrebbe compiuto il reato di interruzione di pubblico servizio. L’amministratore del gruppo, in quanto promotore, può rischiare una condanna da 1 a 5 anni di reclusione.
Quanto finora evidenziato non deve far pensare che segnalare con i fari o con il clacson un autovelox o un posto di blocco non provochi conseguenze dannose.
È, infatti prevista una sanzione pecuniaria da 42 a 173 euro, ai sensi dell’art. 153 del Codice della Strada. L’art. 45 della stessa normativa, inoltre, stabilisce il divieto di fabbricare, vendere e utilizzare dispositivi che segnalano e localizzano le apparecchiature in dotazione delle Forze dell’Ordine. Per i trasgressori è prevista una sanzione da 802 a 3.212 euro e la confisca del dispositivo.
Ricordiamo, infine, che l’utilizzo del cellulare alla guida è sanzionato con una multa da 156 a 660 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, mentre l’uso improprio del clacson con una multa da 42 a 173 euro.
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