Il Decreto Ristori ha introdotto la possibilità per i debitori incapienti di chiedere l’esdebitazione, si tratta della prima volta che osserviamo un provvedimento di questo tipo nel nostro ordinamento.
La Legge 18/12/2020 n. 176 introduce una novità di grande rilievo per quanto previsto dell’art. 14-quaterdecies per quanto concerne i debitori incapienti.
L’articolo, nello specifico, prevede la possibilità per il debitore incapiente di accedere all’esdebitazione nel caso in cui rispetti determinati requisiti e non ha nulla da offrire ai creditori.
Chi può usufruire dell’esdebitazione
Le condizioni per poter fruire dell’esdebitamento sono valutate su base annua, una volta dedotte le spese per produrre il reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e delle sue responsabilità famigliari.
Le condizioni per poter presentare la richiesta sono di essere:
- una persona fisica
- meritevole
- non in grado di offrire al creditore, direttamente o indirettamente, alcuna utilità. Al momento presente o in futuro.
Inoltre, si può accedere una volta soltanto alla procedura. Il debitore resta inoltre obbligato al rientro di quanto dovuto nel caso in cui entro i 4 anni successivi al decreto del Giudice variasse la sua situazione finanziaria, potendo contare su un reddito o attività che consentano una copertura del dovuto non inferiore al 10%. A questa cifra non concorrono eventuali finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma.
Come si presenta la domanda di esdebitazione
La domanda da presentare al Giudice competente tramite l’OCC, deve contenere in allegato la seguente documentazione:
- Un elenco di tutti i creditori con l’ammontare delle somme dovute
- Un elenco di tutti atti di straordinaria amministrazione con data risalente agli ultimi 5 anni
- La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- Una indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari, di tutte le altre entrate dichiarate dal debitore e dai suoi familiari
Cosa deve fare il Giudice
Ai sensi dell’art. 14-quaterdecies commi 7 e 8, il Giudice che accoglie la richiesta ha la responsabilità di:
- Raccogliere le informazioni ritenute utili
- Valutare i meriti del debitore in relazione alla domanda
- Verificare che non siano presenti atti in frode
- Verificare l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti
- Concedere con decreto l’esdebitazione
- Indicare le modalità ed il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze
- Indicare all’OCC le verifiche da compiere per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero in misura non inferiore al 10%
- Confermare o revocare il decreto nel caso il debitore o i creditori abbiano proposto opposizione nel termine stabilito, dopo aver rispettato il decorso dei 30 giorni dall’ultima comunicazione e dopo aver sentito in contradditorio i creditori opponenti ed il debitore stesso
Questa novità rappresenta uno dei maggiori cambiamenti riguardo la disciplina del sovraindebitamento, non già presente nella Legge 3/2012, e fa sì che i debitori meritevoli possano ottenere, nel caso rispettino le caratteristiche di cui sopra, di accedere al beneficio dell’esdebitazione a costo zero.